Due binari separati
La cittadinanza italiana si acquista secondo la legge italiana, quella americana secondo la legge americana. I due acquisti sono autonomi: possono verificarsi entrambi, uno soltanto o nessuno, senza che l’uno condizioni l’altro.
- Il figlio di un cittadino italiano è italiano secondo la legge italiana, indipendentemente dal luogo di nascita.
- La domanda di CRBA non incide in alcun modo sulla posizione italiana del bambino.
- L’acquisto della cittadinanza italiana non incide sull’acquisto di quella americana, che dipende esclusivamente dai requisiti della legge statunitense.
- Nessuno dei due ordinamenti impone una scelta al raggiungimento della maggiore età. Approfondimento →
Che cosa questa pagina non fa
Non descrive i presupposti dell’acquisto della cittadinanza italiana, né le procedure per il suo riconoscimento. È materia di diritto italiano, estranea all’oggetto di questo sito, che va verificata presso il comune competente o con un professionista italiano.
Per il figlio di un genitore italiano, la regola è breve
La legge sulla cittadinanza italiana stabilisce all’articolo 1 che è cittadino per nascita «il figlio di padre o di madre cittadini». È il principio della trasmissione per discendenza, e per la famiglia tipica di questa guida — un genitore italiano, un genitore americano, un bambino nato in Italia — la risposta si esaurisce qui: il bambino è italiano dalla nascita in forza del genitore italiano, e lo è indipendentemente dalla posizione dell’altro genitore.
La stessa norma prevede poi la cittadinanza per chi nasce nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato cui questi appartengono. È una previsione residuale, che nella situazione qui considerata non viene in rilievo, perché il bambino segue la cittadinanza del genitore italiano.
Le due cittadinanze non si condizionano a vicenda
L’acquisto della cittadinanza italiana non incide sull’acquisto di quella americana, e viceversa: sono retti da leggi diverse, con presupposti diversi, e nessuno dei due ordinamenti subordina il proprio riconoscimento alla rinuncia all’altro. Il bambino può essere cittadino di entrambi gli Stati dalla nascita. La doppia cittadinanza →
Conseguenza pratica: una pratica non aspetta l’altra. Il CRBA non richiede che la posizione italiana sia definita, e la registrazione italiana non richiede il CRBA.
Che cosa questa pagina non tratta
Una precisazione necessaria, perché la materia è spesso confusa con un’altra molto diversa.
Questa pagina riguarda il figlio di un genitore italiano nato in Italia. Non riguarda il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a favore di discendenti nati all’estero da ascendenti emigrati, che è una materia autonoma, retta da regole proprie e oggetto di interventi legislativi recenti. Chi si trovi in quella situazione non deve applicare quanto qui descritto: deve verificare la disciplina vigente al momento in cui agisce, perché è cambiata e può cambiare ancora.
Per gli adempimenti anagrafici — registrazione dell’atto in comune, e iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero se e quando la famiglia si trasferisce — si veda la pagina dedicata. Comune e AIRE →
Dove i due sistemi si toccano
Pur restando autonomi, i due percorsi si incontrano su alcuni punti pratici, ed è lì che nascono i problemi.
| Punto di contatto | Che cosa tenere presente |
|---|---|
| L’atto di nascita | È il documento italiano su cui si fonda la domanda americana. La forma richiesta e la traduzione sono trattate in una pagina dedicata. |
| Il nome | Il CRBA riporta il nome quale risulta dall’atto italiano. Le discrepanze vanno prevenute a monte. Dettaglio → |
| I due passaporti | Si usano in contesti diversi, secondo regole precise. Dettaglio → |
| Trasferimenti all’estero | Il trasferimento della famiglia comporta adempimenti anagrafici italiani. Dettaglio → |
Ultimo aggiornamento: 28 agosto 2026