Quattro condizioni cumulative
- Legame biologico fra padre e figlio, dimostrato con prova chiara e convincente. È uno standard probatorio più severo di quello ordinario. Il test del DNA →
- Il padre era cittadino o national statunitense al momento della nascita del figlio.
- Impegno scritto al mantenimento: il padre, salvo che sia deceduto, deve essersi impegnato per iscritto a provvedere al mantenimento del figlio fino al compimento dei diciotto anni.
- Riconoscimento entro i diciotto anni, in una di queste forme, mentre il figlio è minorenne:
- legittimazione secondo la legge del luogo di residenza o domicilio del figlio;
- riconoscimento di paternità per iscritto reso sotto giuramento dal padre;
- accertamento giudiziale della paternità.
A queste si somma il requisito di presenza fisica del padre previsto dalla sezione 301(g): cinque anni, di cui due dopo i quattordici, per le nascite dal 14 novembre 1986. Approfondimento →
Tre condizioni su quattro scadono ai diciotto anni
L’impegno al mantenimento e il riconoscimento devono essere compiuti mentre il figlio è minorenne. Non sono adempimenti che si possono recuperare dopo, né sanare con documentazione successiva. Se il diciottesimo compleanno passa senza che siano intervenuti, la via della sezione 309(a) si chiude.
Il riconoscimento nel diritto italiano
Per un figlio nato in Italia, la forma di riconoscimento più naturale è quella prevista dall’ordinamento italiano: il riconoscimento reso davanti all’ufficiale di stato civile e annotato nell’atto di nascita.
Ne discende una conseguenza pratica utile: se il padre ha riconosciuto il figlio al momento della dichiarazione di nascita, e l’atto di nascita italiano lo riporta, quella condizione risulta già soddisfatta e già documentata. L’atto di nascita, richiesto in ogni caso, ne costituisce la prova.
È una ragione ulteriore per richiedere l’atto nella forma che riporta le generalità dei genitori e le annotazioni. Quale forma richiedere →
Il matrimonio successivo può valere come legittimazione
Nella maggior parte degli ordinamenti il matrimonio dei genitori successivo alla nascita produce la legittimazione del figlio. Se avviene mentre il figlio è minorenne, può soddisfare la quarta condizione. Il matrimonio successivo non riporta però il caso sotto la sezione 301: il regime resta quello della 309.
Che cosa allegare
- Atto di nascita che riporti il padre e l’eventuale annotazione di riconoscimento.
- Prova della cittadinanza del padre alla data della nascita.
- Dichiarazione scritta di impegno al mantenimento nelle forme richieste dalla sede.
- Documentazione del riconoscimento o del provvedimento giudiziale, oppure dell’atto di matrimonio se la legittimazione è avvenuta per matrimonio successivo.
- Fascicolo sulla presenza fisica del padre.
- Eventuale test del DNA, se la sede lo richiede a fronte di documentazione ritenuta insufficiente.
Vedi anche: il quadro della sezione 309 · il regime della madre non coniugata
- INA § 309(a), 8 U.S.C. § 1409(a).
- INA § 301(g), 8 U.S.C. § 1401(g), per il requisito di presenza fisica richiamato.
Ultimo aggiornamento: 2 agosto 2026