Due cose diverse
| Traduzione | Apostille | |
|---|---|---|
| A che serve | Rendere il contenuto leggibile in inglese. | Certificare che la firma e il timbro sull’atto sono autentici. |
| Chi la fa | Un traduttore, secondo le modalità richieste dalla sede. | La Prefettura, per gli atti di stato civile italiani. |
| Serve per il CRBA? | Solo se il documento non è già plurilingue. | Di regola no, se l’atto italiano viene prodotto davanti a un consolato in Italia. |
Il modello internazionale plurilingue
La Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976 prevede modelli standardizzati e multilingue per gli estratti di stato civile. L’estratto dell’atto di nascita rilasciato su questo modello riporta i campi in più lingue e di norma non necessita di traduzione.
Si richiede all’ufficio di stato civile del comune dove la nascita è registrata, specificando che serve il modello internazionale plurilingue. Non tutti gli sportelli lo offrono spontaneamente. È il modo più semplice per eliminare in un colpo solo il problema della traduzione. Le forme dell’atto di nascita →
Traduzione e apostille nei casi concreti
Traduzione
- Serve per i documenti in italiano non plurilingue che il consolato richiede in inglese.
- Non serve per gli estratti su modello internazionale plurilingue.
- Le modalità richieste — traduttore qualificato, dichiarazione di conformità, eventuale asseverazione — sono stabilite dalla sede e vanno verificate sulla sua pagina.
Apostille
- Di regola non serve per un atto italiano prodotto davanti a un consolato statunitense che si trova in Italia.
- Può servire per l’uso successivo del documento italiano negli Stati Uniti: iscrizioni scolastiche, pratiche amministrative, procedimenti giudiziari.
- Poiché ottenerla dall’estero è scomodo, chi prevede di trasferirsi negli Stati Uniti può valutare di richiederla finché si trova in Italia.
Il CRBA americano non ha bisogno di apostille per l’Italia
Il percorso inverso — usare il CRBA in Italia — segue regole proprie e non è oggetto di questa pagina. Il documento americano ha un proprio regime di riconoscimento che va verificato presso l’autorità italiana destinataria.
Ultimo aggiornamento: 2 agosto 2026