Riferimento · Storico

I requisiti di
mantenimento

Per decenni non bastava acquisire la cittadinanza alla nascita: occorreva anche conservarla, risiedendo negli Stati Uniti per un certo periodo entro una certa età. Chi non lo fece la perse, e l’abrogazione del 1978 non gliela ha restituita.

Acquisire non bastava: bisognava conservare

Le versioni previgenti della legge sulla cittadinanza imponevano a chi era nato all’estero da un genitore cittadino, e aveva quindi acquisito la cittadinanza alla nascita, un onere ulteriore: risiedere o essere fisicamente presente negli Stati Uniti per un determinato periodo, entro determinate età, a pena di perdita della cittadinanza.

Non era una decadenza da far valere: operava automaticamente. Molte persone hanno perso la cittadinanza americana senza saperlo, semplicemente non trasferendosi negli Stati Uniti entro l’età prevista, e in molti casi lo hanno scoperto decenni dopo.

Una cittadinanza che si poteva perdere

Per una parte del Novecento la cittadinanza trasmessa alla nascita da un solo genitore americano non era definitiva: la legge la subordinava a una permanenza successiva del figlio negli Stati Uniti. Chi non la realizzava perdeva lo status, pur avendolo acquisito regolarmente alla nascita.

Questi requisiti sono stati abrogati il 10 ottobre 1978. Da allora la cittadinanza trasmessa alla nascita non è più soggetta ad alcuna condizione di mantenimento.

Che cosa significa oggi

L’abrogazione non ha restituito nulla a chi aveva già perso

La soppressione del requisito ha effetto per il futuro: non ha automaticamente restituito la cittadinanza a chi l’aveva già perduta per non averlo soddisfatto. È una distinzione che pesa nelle ricostruzioni familiari, perché il ramo che si riteneva interrotto può essere effettivamente interrotto — oppure no, a seconda di quando la perdita si sarebbe verificata e di quale versione della norma fosse allora in vigore.

Un’eccezione espressa esiste per chi fonda la propria pretesa sulla previsione del 1994 relativa ai nati prima del 24 maggio 1934: a quei casi le norme di mantenimento non si applicano.

È materia in cui la risposta dipende interamente dalle date, e in cui una ricostruzione a memoria non ha valore: vanno stabiliti anno di nascita, norma vigente allora e vicende successive. La tabella storica →

Il 1978, e il suo limite

Con la legge del 10 ottobre 1978 il Congresso ha abrogato i requisiti di mantenimento allora contenuti nella sezione 301(b) dell’INA. Da quel momento chi non aveva ancora perduto la cittadinanza non poteva più perderla per questa causa.

Il punto decisivo

L’abrogazione ha operato solo per il futuro

La legge del 1978 non ha restituito la cittadinanza a chi l’aveva già perduta prima della sua entrata in vigore per non avere soddisfatto i requisiti di mantenimento. Chi era già decaduto rimase decaduto.

È la ragione per cui questa materia, apparentemente archeologica, produce ancora effetti concreti: incide sulla posizione di persone tuttora viventi e, di riflesso, sulla possibilità dei loro discendenti di rivendicare la cittadinanza.

Un intervento successivo del 1994 ha poi disposto che le previsioni sulla perdita della cittadinanza per mancata presenza o residenza negli Stati Uniti non si applichino a chi rivendichi la cittadinanza per discendenza da una delle persone contemplate dalla disposizione allora introdotta sulle nascite anteriori al 24 maggio 1934.

Quando questa pagina vi riguarda

Non riguarda una domanda di CRBA ordinaria per un bambino nato oggi. Diventa rilevante in una situazione precisa: quando si ricostruisce la catena della cittadinanza e occorre stabilire se un ascendente fosse ancora cittadino nel momento in cui ha trasmesso.

Avvertenza

Materia da verificare sulle fonti, caso per caso

I requisiti di mantenimento sono variati nel tempo quanto a durata, età rilevanti e ambito di applicazione. Questa pagina ne descrive la logica e l’effetto dell’abrogazione, non offre un prospetto dei singoli regimi: una ricostruzione concreta richiede l’esame delle norme vigenti alle date rilevanti.

Vedi anche: la tabella storica dei requisiti · la terza generazione

Riferimenti
  • Ex INA § 301(b), abrogata dalla legge del 10 ottobre 1978, Pub. L. 95-432.
  • Pub. L. 103-416 (1994), § 101, sull’inapplicabilità delle previsioni di perdita ai discendenti delle persone ivi contemplate.

Ultimo aggiornamento: 28 agosto 2026